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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo IV
Art. 458
Art. 458 c.p.c.
Impugnazione delle sentenze dei consulenti. (Abrogato)
[ Le sentenze dei consulenti sono impugnabili a norma degli
articoli 827
e seguenti, in quanto applicabili, davanti alla sezione della corte d'appello indicata nell'
articolo 450
.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 459
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Articoli correlati
Art. 827 c.p.c.
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Art. 450 c.p.c.
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