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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo IV
Art. 461
Art. 461 c.p.c.
Giudice competente. (Abrogato)
[ Le controversie indicate nell'
articolo 459
primo comma sono di competenza del tribunale. Per le controversie relative al diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali dei lavoratori o loro aventi causa, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, è competente il tribunale del luogo in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale, e, per le altre controversie, il tribunale del luogo in cui ha sede l'organo locale dell'ente al quale è stata fatta la richiesta della prestazione. Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave. Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'ente al quale deve essere fatta la denuncia dei lavori ai fini dell'assicurazione, e per le altre controversie è competente il tribunale del luogo in cui si è svolto il rapporto di lavoro.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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