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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo IV
Art. 462
Art. 462 c.p.c.
Patrocinio. (Abrogato)
[ Le parti che chiedono le prestazioni possono stare in giudizio personalmente, oppure con il ministero di un procuratore legale scelto in appositi albi, e possono valersi dell'assistenza di avvocati scelti negli stessi albi.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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