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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo IV
Art. 464
Art. 464 c.p.c.
Rinvio. (Abrogato)
[Si osservano nel procedimento le disposizioni degli
articoli 439
,
440
,
441
e
448
primo comma. Le associazioni sindacali possono intervenire nel giudizio a norma dell'
articolo 443
. Le parti possono chiedere che la decisione sia rimessa ad uno o più consulenti tecnici, a norma degli
articoli 455
e seguenti.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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