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Codici
Codice di procedura civile
Libro II
Titolo IV
Art. 466
Art. 466 c.p.c.
Appellabilità delle sentenze. (Abrogato)
[ Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore alle lire diecimila.]
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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