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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo I
Art. 478
Art. 478 c.p.c.
Prestazione della cauzione.
Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 477
Art. 479
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