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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 483
Art. 483 c.p.c.
Cumulo dei mezzi di espropriazione.
Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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