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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 486
Art. 486 c.p.c.
Forma delle domande e delle istanze.
Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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