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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 487
Art. 487 c.p.c.
Forma dei provvedimenti del giudice.
Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione. Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli
articoli 176
e seguenti in quanto applicabili e quella dell'
articolo 186
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 486
Art. 488
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