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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo I
Art. 49
Art. 49 c.p.c.
Ordinanza di regolamento di competenza.
Il regolamento è pronunciato con ordinanza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'
articolo 47
, ultimo comma. Con l'ordinanza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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