Codice di Procedura Civile

R.D. n.1443/1940

Art. 1

Giurisdizione dei giudici ordinari

Art. 2

Inderogabilità convenzionale della giurisdizione

Art. 3

Pendenza di lite davanti a giudice straniero

Art. 4

Giurisdizione rispetto allo straniero

Art. 5

Momento determinante della giurisdizione e della competenza

Art. 6

Inderogabilità convenzionale della competenza

Art. 7

Competenza del giudice di pace

Art. 8

Competenza del pretore

Art. 9

Competenza del tribunale

Art. 10

Determinazione del valore

Art. 11

Cause relative a quote di obbligazione tra più parti

Art. 12

Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni

Art. 13

Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite

Art. 14

Cause relative a somme di danaro e a beni mobili

Art. 15

Cause relative a beni immobili

Art. 15-bis

Esecuzione forzata

Art. 16

Esecuzione forzata

Art. 17

Cause relative all'esecuzione forzata

Art. 18

Foro generale delle persone fisiche

Art. 19

Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

Art. 20

Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

Art. 21

Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

Art. 22

Foro per le cause ereditarie

Art. 23

Foro per le cause tra soci e tra condomini

Art. 24

Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali

Art. 25

Foro della pubblica amministrazione

Art. 26

Foro dell'esecuzione forzata

Art. 26-bis

Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti

Art. 27

Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione

Art. 28

Foro stabilito per accordo delle parti

Art. 29

Forma ed effetti dell'accordo delle parti

Art. 30

Foro del domicilio eletto

Art. 30-bis

Foro per le cause in cui sono parti i magistrati

Art. 31

Cause accessorie

Art. 32

Cause di garanzia

Art. 33

Cumulo soggettivo

Art. 34

Accertamenti incidentali

Art. 35

Eccezione di compensazione

Art. 36

Cause riconvenzionali

Art. 37

Difetto di giurisdizione

Art. 38

Incompetenza

Art. 39

Litispendenza e continenza di cause

Art. 40

Connessione

Art. 41

Regolamento di giurisdizione

Art. 42

Regolamento necessario di competenza

Art. 43

Regolamento facoltativo di competenza

Art. 44

Efficacia della ordinanza che pronuncia sulla competenza

Art. 45

Conflitto di competenza

Art. 46

Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza

Art. 47

Procedimento del regolamento di competenza

Art. 48

Sospensione dei processi

Art. 49

Ordinanza di regolamento di competenza

Art. 50

Riassunzione della causa

Art. 50-bis

Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

Art. 50-ter

Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica

Art. 50-quater

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

Art. 51

Astensione del giudice

Art. 52

Ricusazione del giudice

Art. 53

Giudice competente

Art. 54

Ordinanza sulla ricusazione

Art. 55

Responsabilità civile del giudice

Art. 56

Autorizzazione

Art. 57

Attività del cancelliere

Art. 58

Altre attività del cancelliere

Art. 58-bis

Ufficio per il processo.

Art. 59

Attività dell'ufficiale giudiziario

Art. 60

Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario

Art. 61

Consulente tecnico

Art. 62

Attività del consulente

Art. 63

Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente

Art. 64

Responsabilità del consulente

Art. 65

Custode

Art. 66

Sostituzione del custode

Art. 67

Responsabilità del custode

Art. 68

Altri ausiliari

Art. 69

Azione del pubblico ministero

Art. 70

Intervento in causa del pubblico ministero

Art. 71

Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero

Art. 72

Poteri del pubblico ministero

Art. 73

Astensione del pubblico ministero

Art. 74

Responsabilità del pubblico ministero

Art. 75

Capacità processuale

Art. 76

Famiglia Reale

Art. 77

Rappresentanza del procuratore e dell'institore

Art. 78

Curatore speciale

Art. 79

Istanza di nomina del curatore speciale

Art. 80

Provvedimento di nomina del curatore speciale

Art. 81

Sostituzione processuale

Art. 82

Patrocinio

Art. 83

Procura alle liti

Art. 84

Poteri del difensore

Art. 85

Revoca e rinuncia alla procura

Art. 86

Difesa personale della parte

Art. 87

Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

Art. 88

Dovere di lealtà e di probità

Art. 89

Espressioni sconvenienti od offensive

Art. 90

Onere delle spese

Art. 91

Condanna alle spese

Art. 92

Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

Art. 93

Distrazione delle spese

Art. 94

Condanna di rappresentanti o curatori

Art. 95

Spese del processo di esecuzione

Art. 96

Responsabilità aggravata

Art. 97

Responsabilità di più soccombenti

Art. 98

Cauzione per le spese

Art. 99

Principio della domanda

Art. 100

Interesse ad agire

Art. 101

Principio del contraddittorio

Art. 102

Litisconsorzio necessario

Art. 103

Litisconsorzio facoltativo

Art. 104

Pluralità di domande contro la stessa parte

Art. 105

Intervento volontario

Art. 106

Intervento su istanza di parte

Art. 107

Intervento per ordine del giudice

Art. 108

Estromissione del garantito

Art. 109

Estromissione dell'obbligato

Art. 110

Successione nel processo

Art. 111

Successione a titolo particolare nel diritto controverso

Art. 112

Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

Art. 113

Pronuncia secondo diritto

Art. 114

Pronuncia secondo equità a richiesta di parte

Art. 115

Disponibilità delle prove

Art. 116

Valutazione delle prove

Art. 117

Interrogatorio non formale delle parti

Art. 118

Ordine d'ispezione di persone e di cose

Art. 119

Imposizione di cauzione

Art. 120

Pubblicità della sentenza

Art. 121

Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti

Art. 122

Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete

Art. 123

Nomina del traduttore

Art. 124

Interrogazione del sordo e del muto

Art. 125

Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

Art. 126

Contenuto del processo verbale

Art. 127

Direzione dell'udienza

Art. 127-bis

Udienza mediante collegamenti audiovisivi

Art. 127-ter

Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza

Art. 128

Udienza pubblica

Art. 129

Doveri di chi interviene o assiste all'udienza

Art. 130

Redazione del processo verbale

Art. 131

Forma dei provvedimenti in generale

Art. 132

Contenuto della sentenza

Art. 133

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Art. 134

Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza

Art. 135

Forma e contenuto del decreto

Art. 136

Comunicazioni

Art. 137

Notificazioni

Art. 138

Notificazione in mani proprie

Art. 139

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Art. 140

Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

Art. 141

Notificazione presso il domiciliatario

Art. 142

Notificazione a persona non residente, nè dimorante, nè domiciliata nel Regno

Art. 143

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

Art. 144

Notificazione alle amministrazioni dello Stato

Art. 145

Notificazione alle persone giuridiche

Art. 146

Notificazione a militari in attività di servizio

Art. 147

Tempo delle notificazioni

Art. 148

Relazione di notificazione

Art. 149

Notificazione a mezzo del servizio postale

Art. 149-bis

149-bis. Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario

Art. 150

Notificazione per pubblici proclami

Art. 151

Forme di notificazione ordinate dal giudice

Art. 152

Termini legali e termini giudiziari

Art. 153

Improrogabilità dei termini perentori

Art. 154

Prorogabilità del termine ordinatorio

Art. 155

Computo dei termini

Art. 156

Rilevanza della nullità

Art. 157

Rilevabilità e sanatoria della nullità

Art. 158

Nullità derivante dalla costituzione del giudice

Art. 159

Estensione della nullità

Art. 160

Nullità della notificazione

Art. 161

Nullità della sentenza

Art. 162

Pronuncia sulla nullità

Art. 163

Contenuto della citazione

Art. 163-bis

Termini per comparire

Art. 164

Nullità della citazione

Art. 165

Costituzione dell'attore

Art. 166

Costituzione del convenuto

Art. 167

Comparsa di risposta

Art. 168

Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio

Art. 168-bis

Designazione del giudice istruttore

Art. 169

Ritiro dei fascicoli di parte

Art. 170

Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

Art. 171

Ritardata costituzione delle parti

Art. 171-bis

Verifiche preliminari

Art. 171-ter

Memorie integrative

Art. 172

Istanza per la designazione del giudice istruttore

Art. 173

Designazione del giudice istruttore

Art. 174

Immutabilità del giudice istruttore

Art. 175

Direzione del procedimento

Art. 176

Forma dei provvedimenti

Art. 177

Effetto e revoca delle ordinanze

Art. 178

Controllo del collegio sulle ordinanze

Art. 179

Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

Art. 180

Forma di trattazione

Art. 181

Mancata comparizione delle parti

Art. 182

Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

Art. 183

Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

Art. 183-bis

Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione

Art. 183-ter

Ordinanza di accoglimento della domanda

Art. 183-quater

Ordinanza di rigetto della domanda

Art. 184

Udienza di assunzione dei mezzi di prova

Art. 184-bis

Rimessione in termini

Art. 185

Tentativo di conciliazione

Art. 185-bis

Proposta di conciliazione del giudice

Art. 186

Pronuncia dei provvedimenti

Art. 186-bis

Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

Art. 186-ter

Istanza di ingiunzione

Art. 186-quater

Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione

Art. 187

Provvedimenti del giudice istruttore

Art. 188

Attività istruttoria del giudice

Art. 189

Rimessione al collegio

Art. 190

Comparse conclusionali e memorie

Art. 190-bis

Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico

Art. 191

Nomina del consulente tecnico

Art. 192

Astensione e ricusazione del consulente

Art. 193

Giuramento del consulente

Art. 194

Attività del consulente

Art. 195

Processo verbale e relazione

Art. 196

Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente

Art. 197

Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio

Art. 198

Esame contabile

Art. 199

Processo verbale di conciliazione

Art. 200

Mancata conciliazione

Art. 201

Consulente tecnico di parte

Art. 202

Tempo, luogo e modo dell'assunzione

Art. 203

Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale

Art. 204

Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani

Art. 205

Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

Art. 206

Assistenza delle parti all'assunzione

Art. 207

Processo verbale dell'assunzione

Art. 208

Decadenza dall'assunzione

Art. 209

Chiusura dell'assunzione

Art. 210

Ordine di esibizione alla parte o al terzo

Art. 211

Tutela dei diritti del terzo

Art. 212

Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio

Art. 213

Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione

Art. 214

Disconoscimento della scrittura privata

Art. 215

Riconoscimento tacito della scrittura privata

Art. 216

Istanza di verificazione

Art. 217

Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori

Art. 218

Scritture di comparazione presso depositari

Art. 219

Redazione di scritture di comparazione

Art. 220

Pronuncia del collegio

Art. 221

Modo di proposizione e contenuto della querela

Art. 222

Interpello della parte che ha prodotto la scrittura

Art. 223

Processo verbale di deposito del documento

Art. 224

Sequestro del documento

Art. 225

Decisione sulla querela

Art. 226

Contenuto della sentenza

Art. 227

Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

Art. 228

Confessione giudiziale

Art. 229

Confessione spontanea

Art. 230

Modo dell'interrogatorio

Art. 231

Risposta

Art. 232

Mancata risposta

Art. 233

Deferimento del giuramento decisorio

Art. 234

Riferimento

Art. 235

Irrevocabilità

Art. 236

Caso di revocabilità

Art. 237

Risoluzione delle contestazioni

Art. 238

Prestazione

Art. 239

Mancata prestazione

Art. 240

Deferimento del giuramento suppletorio

Art. 241

Ammissibilità e contenuto del giuramento d'estimazione

Art. 242

Divieto di riferire il giuramento suppletorio

Art. 243

Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

Art. 244

Modo di deduzione

Art. 245

Ordinanza di ammissione

Art. 246

Incapacità a testimoniare

Art. 247

Divieto di testimoniare

Art. 248

Audizione dei minori degli anni quattordici

Art. 249

Facoltà d'astensione

Art. 250

Intimazione ai testimoni

Art. 251

Giuramento dei testimoni

Art. 252

Identificazione dei testimoni

Art. 253

Interrogazioni e risposte

Art. 254

Confronto dei testimoni

Art. 255

Mancata comparizione dei testimoni

Art. 256

Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

Art. 257

Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame

Art. 257-bis

Testimonianza scritta

Art. 258

Ordinanza d'ispezione

Art. 259

Modo dell'ispezione

Art. 260

Ispezione corporale

Art. 261

Riproduzioni, copie ed esperimenti

Art. 262

Poteri del giudice istruttore

Art. 263

Presentazione e accettazione del conto

Art. 264

Impugnazione e discussione

Art. 265

Giuramento

Art. 266

Revisione del conto approvato

Art. 267

Costituzione del terzo interveniente

Art. 268

Termine per l'intervento

Art. 269

Chiamata di un terzo in causa

Art. 270

Chiamata di un terzo per ordine del giudice

Art. 271

Costituzione del terzo chiamato

Art. 272

Decisione delle questioni relative all'intervento

Art. 273

Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

Art. 274

Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

Art. 274-bis

Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico

Art. 275

Decisione del collegio

Art. 275-bis

Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio

Art. 276

Deliberazione

Art. 277

Pronuncia sul merito

Art. 278

Condanna generica - Provvisionale

Art. 279

Forma dei provvedimenti del collegio

Art. 280

Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio

Art. 281

Rinnovazione di prove davanti al collegio

Art. 281-bis

Norme applicabili

Art. 281-ter

Poteri istruttori del giudice

Art. 281-quater

Decisione del tribunale in composizione monocratica

Art. 281-quinquies

Decisione a seguito di trattazione scritta o mista

Art. 281-sexies

Decisione a seguito di trattazione orale

Art. 281-septies

Rimessione della causa al giudice monocratico

Art. 281-octies

Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale

Art. 281-novies

Connessione

Art. 281-decies

Ambito di applicazione

Art. 281-undecies

Forma della domanda e costituzione delle parti

Art. 281-duodecies

Procedimento

Art. 281-terdecies

Decisione

Art. 282

Esecuzione provvisoria

Art. 283

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

Art. 284

Concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali

Art. 285

Modo di notificazione della sentenza

Art. 286

Notificazione nel caso d'interruzione

Art. 287

Casi di correzione

Art. 288

Procedimento di correzione

Art. 289

Integrazione dei provvedimenti istruttori

Art. 290

Contumacia dell'attore

Art. 291

Contumacia del convenuto

Art. 292

Notificazione e comunicazione di atti al contumace

Art. 293

Costituzione del contumace

Art. 294

Rimessione in termini

Art. 295

Sospensione necessaria

Art. 296

Sospensione su istanza delle parti

Art. 297

Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

Art. 298

Effetti della sospensione

Art. 299

Morte o perdita della capacità prima della costituzione

Art. 300

Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

Art. 301

Morte o impedimento del procuratore

Art. 302

Prosecuzione del processo

Art. 303

Riassunzione del processo

Art. 304

Effetti dell'interruzione

Art. 305

Mancata prosecuzione o riassunzione

Art. 306

Rinuncia agli atti del giudizio

Art. 307

Estinzione del processo per inattività delle parti

Art. 308

Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza

Art. 309

Mancata comparizione all'udienza

Art. 310

Effetti dell'estinzione del processo

Art. 311

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

Art. 312

Poteri istruttori del giudice

Art. 313

Querela di falso

Art. 314

Decisione a seguito di trattazione scritta

Art. 315

Decisione a seguito di discussione orale

Art. 316

Forma della domanda

Art. 317

Rappresentanza davanti al giudice di pace

Art. 318

Contenuto della domanda

Art. 319

Costituzione delle parti

Art. 320

Trattazione della causa

Art. 321

Decisione

Art. 322

Conciliazione in sede non contenziosa

Art. 323

Mezzi di impugnazione

Art. 324

Cosa giudicata formale

Art. 325

Termini per le impugnazioni

Art. 326

Decorrenza dei termini

Art. 327

Decadenza dall'impugnazione

Art. 328

Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta

Art. 329

Acquiescenza totale o parziale

Art. 330

Luogo di notificazione dell'impugnazione

Art. 331

Integrazione del contradittorio in cause inscindibili

Art. 332

Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili

Art. 333

Impugnazioni incidentali

Art. 334

Impugnazioni incidentali tardive

Art. 335

Riunione delle impugnazioni separate

Art. 336

Effetti della riforma o della cassazione

Art. 337

Sospensione dell'esecuzione e dei processi

Art. 338

Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione

Art. 339

Appellabilità delle sentenze

Art. 340

Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive

Art. 341

Giudice dell'appello

Art. 342

Forma dell'appello

Art. 343

Modo e termine dell'appello incidentale

Art. 344

Intervento in appello

Art. 345

Domande ed eccezioni nuove

Art. 346

Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

Art. 347

Forme e termini della costituzione in appello

Art. 348

Improcedibilità d'appello

Art. 348-bis

Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello

Art. 348-ter

Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello

Art. 349

Nomina dell'istruttore

Art. 349-bis

Nomina dell'istruttore

Art. 350

Trattazione

Art. 350-bis

Decisione a seguito di discussione orale

Art. 351

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria

Art. 352

Decisione

Art. 353

Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

Art. 354

Rimessione al primo giudice

Art. 355

Provvedimenti sulla querela di falso

Art. 356

Ammissione e assunzione di prove

Art. 357

Reclamo contro ordinanze

Art. 358

Non riproponibilità d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile

Art. 359

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

Art. 360

Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Art. 360-bis

Inammissibilità del ricorso

Art. 361

Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

Art. 362

Altri casi di ricorso

Art. 363

Principio di diritto nell'interesse della legge

Art. 363-bis

Rinvio pregiudiziale

Art. 364

Deposito per il caso di soccombenza

Art. 365

Sottoscrizione del ricorso

Art. 366

Contenuto del ricorso

Art. 366-bis

Formulazione dei motivi

Art. 367

Sospensione del processo di merito

Art. 368

Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto

Art. 369

Deposito del ricorso

Art. 370

Controricorso

Art. 371

Ricorso incidentale

Art. 371-bis

Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio

Art. 372

Produzione di altri documenti

Art. 373

Sospensione dell'esecuzione

Art. 374

Pronuncia a sezioni unite

Art. 375

Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio

Art. 376

Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

Art. 377

Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente

Art. 378

Deposito di memorie

Art. 379

Discussione

Art. 380

Deliberazione della sentenza

Art. 380-bis

Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

Art. 380-bis.1

Procedimento per la decisione in camera di consiglio

Art. 380-ter

Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza

Art. 381

Provvedimento sul deposito

Art. 382

Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza

Art. 383

Cassazione con rinvio

Art. 384

Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito

Art. 385

Provvedimenti sulle spese

Art. 386

Effetti della decisione sulla giurisdizione

Art. 387

Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile

Art. 388

Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito

Art. 389

Domande conseguenti alla cassazione

Art. 390

Rinuncia

Art. 391

Pronuncia sulla rinuncia

Art. 391-bis

Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione

Art. 391-ter

Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo

Art. 391-quater

Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Art. 392

Riassunzione della causa

Art. 393

Estinzione del processo

Art. 394

Procedimento in sede di rinvio

Art. 395

Casi di revocazione

Art. 396

Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello

Art. 397

Revocazione proponibile dal pubblico ministero

Art. 398

Proposizione della domanda

Art. 399

Deposito della citazione e della risposta

Art. 400

Procedimento

Art. 401

Sospensione dell'esecuzione

Art. 402

Decisione

Art. 403

Impugnazione della sentenza di revocazione

Art. 404

Casi di opposizione di terzo

Art. 405

Domanda di opposizione

Art. 406

Procedimento

Art. 407

Sospensione dell'esecuzione

Art. 408

Decisione

Art. 409

Controversie individuali di lavoro

Art. 410

Tentativo di conciliazione

Art. 410-bis

Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione

Art. 411

Processo verbale di conciliazione

Art. 412

Risoluzione arbitrale della controversia

Art. 412-bis

Procedibilità della domanda

Art. 412-ter

Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva

Art. 412-quater

Altre modalità di conciliazione e arbitrato

Art. 413

Giudice competente

Art. 414

Forma della domanda

Art. 415

Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza

Art. 416

Costituzione del convenuto

Art. 417

Costituzione e difesa personali delle parti

Art. 417-bis

Difesa delle pubbliche amministrazioni

Art. 418

Notificazione della domanda riconvenzionale

Art. 419

Intervento volontario

Art. 420

Udienza di discussione della causa

Art. 420-bis

Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi

Art. 421

Poteri istruttori del giudice

Art. 422

Registrazione su nastro

Art. 423

Ordinanze per il pagamento di somme

Art. 424

Assistenza del consulente tecnico

Art. 425

Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

Art. 426

Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

Art. 427

Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

Art. 428

Incompetenza del giudice

Art. 429

Pronuncia della sentenza

Art. 430

Deposito della sentenza

Art. 431

Esecutorietà della sentenza

Art. 432

Valutazione equitativa delle prestazioni

Art. 433

Giudice d'appello

Art. 434

Deposito del ricorso in appello

Art. 435

Decreto del presidente

Art. 436

Costituzione dell'appellato e appello incidentale

Art. 436-bis

Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello

Art. 437

Udienza di discussione

Art. 438

Deposito della sentenza di appello

Art. 439

Cambiamento del rito in appello

Art. 440

Appellabilità delle sentenze

Art. 441

Consulente tecnico in appello

Art. 441-bis

Controversie in materia di licenziamento

Art. 441-ter

Licenziamento del socio della cooperativa

Art. 441-quater

Licenziamento discriminatorio

Art. 442

Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Art. 443

Rilevanza del procedimento amministrativo

Art. 444

Giudice competente

Art. 445

Consulente tecnico

Art. 445-bis

Accertamento tecnico preventivo obbligatorio

Art. 446

Istituti di patronato e di assistenza sociale

Art. 447

Esecuzione provvisoria

Art. 447-bis

Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto

Art. 448

Rimessione al collegio

Art. 449

Disposizioni sulle spese

Art. 450

Giudice d'appello

Art. 451

Cambiamento del rito in appello

Art. 452

Appellabilità delle sentenze

Art. 453

Consulente tecnico in appello

Art. 454

Ricorso per cassazione

Art. 455

Arbitrato dei consulenti tecnici

Art. 456

Pronuncia dei consulenti tecnici

Art. 457

Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo

Art. 458

Impugnazione delle sentenze dei consulenti

Art. 459

Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Art. 460

Improponibilità della domanda

Art. 461

Giudice competente

Art. 462

Patrocinio

Art. 463

Assistenza del consulente tecnico

Art. 464

Rinvio

Art. 465

Giudice d'appello

Art. 466

Appellabilità delle sentenze

Art. 467

Denuncia all'associazione sindacale

Art. 468

Nomina del consulente tecnico

Art. 469

Intervento delle associazioni sindacali

Art. 470

Sospensione del procedimento

Art. 471

Ricorso per cassazione

Art. 472

Accertamento tecnico preventivo

Art. 473

Procedimento ed efficacia dell'accertamento

Art. 473-bis

Ambito di applicazione

Art. 473-bis.1

Composizione dell'organo giudicante

Art. 473-bis.2

Poteri del giudice

Art. 473-bis.3

Poteri del pubblico ministero

Art. 473-bis.4

Ascolto del minore

Art. 473-bis.5

Modalità dell'ascolto

Art. 473-bis.6

Rifiuto del minore a incontrare il genitore

Art. 473-bis.7

Nomina del tutore e del curatore del minore

Art. 473-bis.8

Curatore speciale del minore

Art. 473-bis.9

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave

Art. 473-bis.10

Mediazione familiare

Art. 473-bis.11

Competenza per territorio

Art. 473-bis.12

Forma della domanda

Art. 473-bis.13

Ricorso del pubblico ministero

Art. 473-bis.14

Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza

Art. 473-bis.15

Provvedimenti indifferibili

Art. 473-bis.16

Costituzione del convenuto

Art. 473-bis.17

Ulteriori difese

Art. 473-bis.18

Dovere di leale collaborazione

Art. 473-bis.19

Nuove domande e nuovi mezzi di prova

Art. 473-bis.20

Intervento volontario

Art. 473-bis.21

Udienza di comparizione delle parti

Art. 473-bis.22

Provvedimenti del giudice

Art. 473-bis.23

Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti

Art. 473-bis.24

Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti

Art. 473-bis.25

Consulenza tecnica d'ufficio

Art. 473-bis.26

Nomina di un esperto su richiesta delle parti

Art. 473-bis.27

Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori

Art. 473-bis.28

Decisione della causa

Art. 473-bis.29

Modificabilità dei provvedimenti

Art. 473-bis.30

Forma dell'appello

Art. 473-bis.31

Decreto del presidente

Art. 473-bis.32

Costituzione dell'appellato e appello incidentale

Art. 473-bis.33

Intervento del pubblico ministero

Art. 473-bis.34

Udienza di discussione

Art. 473-bis.35

Domande ed eccezioni nuove

Art. 473-bis.36

Garanzie a tutela del credito

Art. 473-bis.37

Pagamento diretto del terzo

Art. 473-bis.38

Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento

Art. 473-bis.39

Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

Art. 473-bis.40

Ambito di applicazione

Art. 473-bis.41

Forma della domanda

Art. 473-bis.42

Procedimento

Art. 473-bis.43

Mediazione familiare

Art. 473-bis.44

Attività istruttoria

Art. 473-bis.45

Ascolto del minore

Art. 473-bis.46

Provvedimenti del giudice

Art. 473-bis.47

Competenza

Art. 473-bis.48

Produzioni documentali

Art. 473-bis.49

Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Art. 473-bis.50

Provvedimenti temporanei e urgenti

Art. 473-bis.51

Procedimento su domanda congiunta

Art. 473-bis.52

Forma della domanda

Art. 473-bis.53

Provvedimenti del presidente

Art. 473-bis.54

Udienza di comparizione

Art. 473-bis.55

Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio

Art. 473-bis.56

Impugnazione

Art. 473-bis.57

Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione

Art. 473-bis.58

Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno

Art. 473-bis.59

Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso

Art. 473-bis.60

Procedimento per la dichiarazione d'assenza

Art. 473-bis.61

Immissione nel possesso temporaneo dei beni

Art. 473-bis.62

Procedimento per la dichiarazione di morte presunta

Art. 473-bis.63

Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione

Art. 473-bis.64

Provvedimenti su parere del giudice tutelare

Art. 473-bis.65

Vendita di beni

Art. 473-bis.66

Esito negativo dell'incanto

Art. 473-bis.67

Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare

Art. 473-bis.68

Procedimento

Art. 473-bis.69

Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Art. 473-bis.70

Contenuto degli ordini di protezione

Art. 473-bis.71

Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Art. 473-ter

Rinvio

Art. 474

Titolo esecutivo

Art. 475

Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale

Art. 476

Altre copie in forma esecutiva

Art. 477

Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

Art. 478

Prestazione della cauzione

Art. 479

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Art. 480

Forma del precetto

Art. 481

Cessazione dell'efficacia del precetto

Art. 482

Termine ad adempiere

Art. 483

Cumulo dei mezzi di espropriazione

Art. 484

Giudice dell'esecuzione

Art. 485

Audizione degli interessati

Art. 486

Forma delle domande e delle istanze

Art. 487

Forma dei provvedimenti del giudice

Art. 488

Fascicolo dell'esecuzione

Art. 489

Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni

Art. 490

Pubblicità degli avvisi

Art. 491

Inizio dell'espropriazione

Art. 492

Forma del pignoramento

Art. 492-bis

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Art. 493

Pignoramenti su istanza di più creditori

Art. 494

Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario

Art. 495

Conversione del pignoramento

Art. 496

Riduzione del pignoramento

Art. 497

Cessazione dell'efficacia del pignoramento

Art. 498

Avviso ai creditori iscritti

Art. 499

Intervento

Art. 500

Effetti dell'intervento

Art. 501

Termine dilatorio del pignoramento

Art. 502

Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno

Art. 503

Modi della vendita forzata

Art. 504

Cessazione della vendita forzata

Art. 505

Assegnazione

Art. 506

Valore minimo per l'assegnazione

Art. 507

Forma dell'assegnazione

Art. 508

Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario

Art. 509

Composizione della somma ricavata

Art. 510

Distribuzione della somma ricavata

Art. 511

Domanda di sostituzione

Art. 512

Risoluzione delle controversie

Art. 513

Ricerca delle cose da pignorare

Art. 514

Cose mobili assolutamente impignorabili

Art. 515

Cose mobili relativamente impignorabili

Art. 516

Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

Art. 517

Scelta delle cose da pignorare

Art. 518

Forma del pignoramento

Art. 519

Tempo del pignoramento

Art. 520

Custodia dei mobili pignorati

Art. 521

Nomina e obblighi del custode

Art. 521-bis

Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

Art. 522

Compenso del custode

Art. 523

Unione di pignoramenti

Art. 524

Pignoramento successivo

Art. 525

Condizioni e tempo dell'intervento

Art. 526

Facoltà dei creditori intervenuti

Art. 527

Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione

Art. 528

Intervento tardivo

Art. 529

Istanza di assegnazione o di vendita

Art. 530

Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita

Art. 531

Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili

Art. 532

Vendita a mezzo di commissionario

Art. 533

Obblighi del commissionario

Art. 534

Vendita all'incanto

Art. 534-bis

Delega delle operazioni di vendita

Art. 534-ter

Ricorso al giudice dell'esecuzione

Art. 535

Prezzo base dell'incanto

Art. 536

Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

Art. 537

Modo dell'incanto

Art. 538

Nuovo incanto

Art. 539

Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento

Art. 540

Pagamento del prezzo e rivendita

Art. 540-bis

Integrazione del pignoramento

Art. 541

Distribuzione amichevole

Art. 542

Distribuzione giudiziale

Art. 543

Forma del pignoramento

Art. 544

Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

Art. 545

Crediti impignorabili

Art. 546

Obblighi del terzo

Art. 547

Dichiarazione del terzo

Art. 548

Mancata dichiarazione del terzo

Art. 549

Contestata dichiarazione del terzo

Art. 550

Pluralità di pignoramenti

Art. 551

Intervento

Art. 551-bis

Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi

Art. 552

Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

Art. 553

Assegnazione e vendita di crediti

Art. 554

Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

Art. 555

Forma del pignoramento

Art. 556

Espropriazione di mobili insieme con immobili

Art. 557

Deposito dell'atto di pignoramento

Art. 558

Limitazione dell'espropriazione

Art. 559

Custodia dei beni pignorati

Art. 560

Modo della custodia

Art. 561

Pignoramento successivo

Art. 562

Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

Art. 563

Condizioni e tempo dell'intervento

Art. 564

Facoltà dei creditori intervenuti

Art. 565

Intervento tardivo

Art. 566

Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

Art. 567

Istanza di vendita

Art. 568

Determinazione del valore dell'immobile

Art. 568-bis

Vendita diretta

Art. 569

Provvedimento per l'autorizzazione della vendita

Art. 569-bis

Modalità della vendita diretta

Art. 570

Avviso della vendita

Art. 571

Offerte d'acquisto

Art. 572

Deliberazione sull'offerta

Art. 573

Gara tra gli offerenti

Art. 574

Provvedimenti relativi alla vendita

Art. 575

Termine delle offerte senza incanto

Art. 576

Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

Art. 577

Indivisibilità dei fondi

Art. 578

Delega a compiere la vendita

Art. 579

Persone ammesse agli incanti

Art. 580

Prestazione della cauzione

Art. 581

Modalità dell'incanto

Art. 582

Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario

Art. 583

Aggiudicazione per persona da nominare

Art. 584

Offerte dopo l'incanto

Art. 585

Versamento del prezzo

Art. 586

Trasferimento del bene espropriato

Art. 587

Inadempienza dell'aggiudicatario

Art. 588

Termine per l'istanza di assegnazione

Art. 589

Istanza di assegnazione

Art. 590

Provvedimento di assegnazione

Art. 590-bis

Assegnazione a favore di un terzo

Art. 591

Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto

Art. 591-bis

Delega delle operazioni di vendita

Art. 591-ter

Ricorso al giudice dell'esecuzione

Art. 592

Nomina dell'amministratore giudiziario

Art. 593

Rendiconto

Art. 594

Assegnazione delle rendite

Art. 595

Cessazione dell'amministrazione giudiziaria

Art. 596

Formazione del progetto di distribuzione

Art. 597

Mancata comparizione

Art. 598

Approvazione del progetto

Art. 599

Pignoramento

Art. 600

Convocazione dei comproprietari

Art. 601

Divisione

Art. 602

Modo dell'espropriazione

Art. 603

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Art. 604

Disposizioni particolari

Art. 605

Precetto per consegna o rilascio

Art. 606

Modo della consegna

Art. 607

Cose pignorate

Art. 608

Modo del rilascio

Art. 608-bis

Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante

Art. 609

Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione

Art. 610

Provvedimenti temporanei

Art. 611

Spese dell'esecuzione

Art. 612

Provvedimento

Art. 613

Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione

Art. 614

Rimborso delle spese

Art. 614-bis

Misure di coercizione indiretta

Art. 615

Forma dell'opposizione

Art. 616

Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione

Art. 617

Forma dell'opposizione

Art. 618

Provvedimenti del giudice dell'esecuzione

Art. 618-bis

Procedimento

Art. 619

Forma dell'opposizione

Art. 620

Opposizione tardiva

Art. 621

Limiti della prova testimoniale

Art. 622

Opposizione della moglie del debitore

Art. 623

Limiti della sospensione

Art. 624

Sospensione per opposizione all'esecuzione

Art. 624-bis

Sospensione su istanza delle parti

Art. 625

Procedimento

Art. 626

Effetti della sospensione

Art. 627

Riassunzione

Art. 628

Sospensione del termine d'efficacia del pignoramento

Art. 629

Rinuncia

Art. 630

Inattività delle parti

Art. 631

Mancata comparizione all'udienza

Art. 631-bis

Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche

Art. 632

Effetti dell'estinzione del processo

Art. 633

Condizioni di ammissibilità

Art. 634

Prova scritta

Art. 635

Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici

Art. 636

Parcella delle spese e prestazioni

Art. 637

Giudice competente

Art. 638

Forma della domanda e deposito

Art. 639

Ricorso per consegna di cose fungibili

Art. 640

Rigetto della domanda

Art. 641

Accoglimento della domanda

Art. 642

Esecuzione provvisoria

Art. 643

Notificazione del decreto

Art. 644

Mancata notificazione del decreto

Art. 645

Opposizione

Art. 646

Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro

Art. 647

Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente

Art. 648

Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Art. 649

Sospensione dell'esecuzione provvisoria

Art. 650

Opposizione tardiva

Art. 651

Deposito, per il caso di soccombenza

Art. 652

Conciliazione

Art. 653

Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione

Art. 654

Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

Art. 655

Iscrizione d'ipoteca

Art. 656

Impugnazioni

Art. 657

Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione

Art. 658

Intimazione di sfratto per morosità

Art. 659

Rapporto di locazione d'opera

Art. 660

Forma dell'intimazione

Art. 661

Giudice competente

Art. 662

Mancata comparizione del locatore

Art. 663

Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato

Art. 664

Pagamento dei canoni

Art. 665

Opposizione, provvedimenti del giudice

Art. 666

Contestazione sull'ammontare dei canoni

Art. 667

Mutamento del rito

Art. 668

Opposizione dopo la convalida

Art. 669

Giudizio separato per il pagamento di canoni

Art. 669-bis

Forma della domanda

Art. 669-ter

Competenza anteriore alla causa

Art. 669-quater

Competenza in corso di causa

Art. 669-quinquies

Competenza in caso di clausola compromissoria, il compromesso e di dipendenza del giudizio arbitrale

Art. 669-sexies

Procedimento

Art. 669-septies

Provvedimento negativo

Art. 669-octies

Provvedimento di accoglimento

Art. 669-novies

Inefficacia del provvedimento cautelare

Art. 669-decies

Revoca e modifica

Art. 669-undecies

Cauzione

Art. 669-duodecies

Attuazione

Art. 669-terdecies

Reclamo contro i provvedimenti cautelari

Art. 669-quaterdecies

Ambito di applicazione

Art. 670

Sequestro giudiziario

Art. 671

Sequestro conservativo

Art. 672

Sequestro anteriore alla causa

Art. 673

Sequestro in corso di causa

Art. 674

Cauzione

Art. 675

Termine d'efficacia del provvedimento

Art. 676

Custodia nel caso di sequestro giudiziario

Art. 677

Esecuzione del sequestro giudiziario

Art. 678

Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

Art. 679

Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili

Art. 680

Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa

Art. 681

Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa

Art. 682

Decisione separata sulla convalida

Art. 683

Inefficacia del sequestro

Art. 684

Revoca del sequestro

Art. 685

Vendita delle cose deteriorabili

Art. 686

Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

Art. 687

Casi speciali di sequestro

Art. 688

Forma dell'istanza

Art. 689

Provvedimenti immediati

Art. 690

Pronuncia sui provvedimenti immediati

Art. 691

Contravvenzione al divieto del giudice

Art. 692

Assunzione di testimoni

Art. 693

Istanza

Art. 694

Ordine di comparizione

Art. 695

Ammissione del mezzo di prova

Art. 696

Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

Art. 696-bis

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

Art. 697

Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

Art. 698

Assunzione ed efficacia delle prove preventive

Art. 699

Istruzione preventiva in corso di causa

Art. 700

Condizioni per la concessione

Art. 701

Competenza

Art. 702

Procedimento

Art. 702-bis

Forma della domanda. Costituzione delle parti

Art. 702-ter

Procedimento

Art. 702-quater

Appello

Art. 703

Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

Art. 704

Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

Art. 705

Divieto di proporre giudizio petitorio

Art. 706

Forma della domanda

Art. 707

Comparizione personale delle parti

Art. 708

Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente

Art. 709

Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza

Art. 709-bis

Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore

Art. 709-ter

Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

Art. 710

Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

Art. 711

Separazione consensuale

Art. 712

Forma della domanda

Art. 713

Provvedimenti del presidente

Art. 714

Istruzione preliminare

Art. 715

Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando

Art. 716

Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando

Art. 717

Nomina del tutore e del curatore provvisorio

Art. 718

Legittimazione all'impugnazione

Art. 719

Termine per l'impugnazione

Art. 720

Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione

Art. 720-bis

Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno

Art. 721

Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso

Art. 722

Domanda per dichiarazione d'assenza

Art. 723

Fissazione dell'udienza di comparizione

Art. 724

Procedimento

Art. 725

Immissione in possesso temporaneo

Art. 726

Domanda per dichiarazione di morte presunta

Art. 727

Pubblicazione della domanda

Art. 728

Comparizione

Art. 729

Pubblicazione della sentenza

Art. 730

Esecuzione

Art. 731

Comunicazione all'ufficio di stato civile

Art. 732

Provvedimenti su parere del giudice tutelare

Art. 733

Vendita di beni

Art. 734

Esito negativo dell'incanto

Art. 735

Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare

Art. 736

Procedimento

Art. 736-bis

Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Art. 737

Forma della domanda e del provvedimento

Art. 738

Procedimento

Art. 739

Reclami delle parti

Art. 740

Reclamo del pubblico ministero

Art. 741

Efficacia dei provvedimenti

Art. 742

Revocabilità dei provvedimenti

Art. 742-bis

Ambito di applicazione degli articoli precedenti

Art. 743

Copie degli atti

Art. 744

Copie o estratti da pubblici registri

Art. 745

Rifiuto o ritardo nel rilascio

Art. 746

Collazione di copie

Art. 747

Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

Art. 748

Forma della vendita

Art. 749

Procedimento per la fissazione dei termini

Art. 750

Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

Art. 751

Scelta dell'onorato

Art. 752

Giudice competente

Art. 753

Persone che possono chiedere l'apposizione

Art. 754

Apposizione d'ufficio

Art. 755

Poteri del giudice

Art. 756

Custodia delle chiavi

Art. 757

Conservazione di testamenti e di carte

Art. 758

Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili

Art. 759

Informazioni e nomina del custode

Art. 760

Apposizione di sigilli durante e dopo l'inventario

Art. 761

Accesso nei luoghi sigillati

Art. 762

Termine

Art. 763

Provvedimento di rimozione

Art. 764

Opposizione

Art. 765

Ufficiale procedente

Art. 766

Avviso alle persone interessate

Art. 767

Alterazioni nello stato dei sigilli

Art. 768

Disposizione generale

Art. 769

Istanza

Art. 770

Inventario da eseguirsi dal notaio

Art. 771

Persone che hanno diritto di assistere all'inventario

Art. 772

Avviso dell'inizio dell'inventario

Art. 773

Nomina di stimatore

Art. 774

Rinvio delle operazioni

Art. 775

Processo verbale d'inventario

Art. 776

Consegna delle cose mobili inventariate

Art. 777

Applicabilità delle norme agli altri casi d'inventario

Art. 778

Reclami contro lo stato di graduazione

Art. 779

Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

Art. 780

Domanda dell'erede contro l'eredità

Art. 781

Notificazione del decreto di nomina

Art. 782

Vigilanza del giudice

Art. 783

Vendita di beni ereditari

Art. 784

Litisconsorzio necessario

Art. 785

Pronuncia sulla domanda di divisione

Art. 786

Direzione delle operazioni

Art. 787

Vendita di mobili

Art. 788

Vendita di immobili

Art. 789

Progetto di divisione e contestazioni su di esso

Art. 790

Operazioni davanti al notaio

Art. 791

Progetto di divisione formato dal notaio

Art. 791-bis

Divisione a domanda congiunta

Art. 792

Deposito del prezzo

Art. 793

Convocazione dei creditori

Art. 794

Provvedimenti del giudice

Art. 795

Espropriazione

Art. 796

Giudice competente

Art. 797

Condizioni per la dichiarazione di efficacia

Art. 798

Riesame del merito

Art. 799

Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente

Art. 800

Sentenze arbitrali straniere

Art. 801

Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione

Art. 802

Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri

Art. 803

Esecuzione richiesta in via diplomatica

Art. 804

Atti pubblici ricevuti all'estero

Art. 805

Notificazione di atti giudiziari di autorità straniere

Art. 806

Controversie arbitrabili

Art. 807

Compromesso

Art. 808

Clausola compromissoria

Art. 808-bis

Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale

Art. 808-ter

Arbitrato irrituale

Art. 808-quater

Interpretazione della convenzione d'arbitrato

Art. 808-quinquies

Efficacia della convenzione d'arbitrato

Art. 809

Numero degli arbitri

Art. 810

Nomina degli arbitri

Art. 811

Sostituzione di arbitri

Art. 812

Incapacità di essere arbitro

Art. 813

Accettazione degli arbitri

Art. 813-bis

Decadenza degli arbitri

Art. 813-ter

Responsabilità degli arbitri

Art. 814

Diritti degli arbitri

Art. 815

Ricusazione degli arbitri

Art. 816

Sede dell'arbitrato

Art. 816-bis

Svolgimento del procedimento

Art. 816-bis.1

Domanda di arbitrato

Art. 816-ter

Istruzione probatoria

Art. 816-quater

Pluralità di parti

Art. 816-quinquies

Intervento di terzi e successione nel diritto controverso

Art. 816-sexies

Morte, estinzione o perdita di capacità della parte

Art. 816-septies

Anticipazione delle spese

Art. 817

Eccezione d'incompetenza

Art. 817-bis

Compensazione

Art. 818

Provvedimenti cautelari

Art. 818-bis

Reclamo

Art. 818-ter

Attuazione

Art. 819

Questioni incidentali

Art. 819-bis

Sospensione del procedimento arbitrale

Art. 819-ter

Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria

Art. 819-quater

Riassunzione della causa

Art. 820

Termine per la decisione

Art. 821

Rilevanza del decorso del termine

Art. 822

Norme per la deliberazione

Art. 823

Deliberazione e requisiti del lodo

Art. 824

Originali e copie del lodo

Art. 824-bis

Efficacia del lodo

Art. 825

Deposito del lodo

Art. 826

Correzione del lodo

Art. 827

Mezzi di impugnazione

Art. 828

Impugnazione per nullità

Art. 829

Casi di nullità

Art. 830

Decisione sull'impugnazione per nullità

Art. 831

Revocazione ed opposizione di terzo

Art. 832

Rinvio a regolamenti arbitrali

Art. 833

Forma della clausola compromissoria

Art. 834

Norme applicabili al merito

Art. 835

Lingua dell'arbitrato

Art. 836

Ricusazione degli arbitri

Art. 837

Deliberazione del lodo

Art. 838

Impugnazione

Art. 838-bis

Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie

Art. 838-ter

Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale

Art. 838-quater

Decisione secondo diritto

Art. 838-quinquies

Risoluzione di contrasti sulla gestione di società

Art. 839

Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri

Art. 840

Opposizione

Art. 840-bis

Ambito di applicazione

Art. 840-ter

Forma e ammissibilità della domanda

Art. 840-quater

Pluralità delle azioni di classe

Art. 840-quinquies

Procedimento

Art. 840-sexies

Sentenza di accoglimento

Art. 840-septies

Modalità di adesione all'azione di classe

Art. 840-octies

Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti

Art. 840-novies

Spese del procedimento

Art. 840-decies

Impugnazione della sentenza

Art. 840-undecies

Impugnazione del decreto

Art. 840-duodecies

Adempimento spontaneo

Art. 840-terdecies

Esecuzione forzata collettiva

Art. 840-quaterdecies

Accordi di natura transattiva

Art. 840-quinquiesdecies

Art. 840-quinquiesdecies

Art. 840-sexiesdecies

Azione inibitoria collettiva

  • 2022
    2022 vigente

    492 - Forma del pignoramento

    vigente dal 18.10.2022

    1. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. 2. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. 3. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. 4. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. 5. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. 6. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma. 7. abrogato (d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014) N. 162. 8. Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza. 9. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.

    Forma del pignoramento

    1. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
    2. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
    3. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
    4. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
    5. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
    6. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.
    7. abrogato (d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014) N. 162.
    8.
    Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a cNell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'artico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscrlo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di depositto ndell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuistanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalitàdel tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di conservmunicazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.
    9. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.

    Forma del pignoramento

    1. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
    2. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
    3. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
    4. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
    5. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
    6. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.
    7. abrogato (d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014) N. 162.
    8.
    Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a cNell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'artico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscrlo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di depositto ndell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuistanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalitàdel tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di conservmunicazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.
    9. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.
  • 2016
    2016

    492

    mostra storia

    vigente dal 03.07.2016 al 17.10.2022

  • 2014
    2014

    492

    mostra storia

    vigente dal 11.11.2014 al 02.07.2016

  • 2006
    2006

    492

    mostra storia

    vigente dal 01.03.2006 al 10.11.2014

  • 2006
    2006

    492

    mostra storia

    vigente dal 01.01.2006 al 28.02.2006

  • 2005
    2005

    492

    mostra storia

    vigente dal 11.09.2005 al 31.12.2005

  • 1998
    1998

    492

    mostra storia

    vigente dal 21.03.1998 al 10.09.2005

  • 1942
    1942

    492

    mostra storia

    vigente dal 21.04.1942 al 20.03.1998