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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 496
Art. 496 c.p.c.
Riduzione del pignoramento.
Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'
articolo precedente
, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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