info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo I
Art. 50
Art. 50 c.p.c.
Riassunzione della causa.
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell'ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
chevron_left
Art. 49
Art. 50-bis
chevron_right
Articoli correlati
Art. 34 c.p.c.
-
Art. 39 c.p.c.
-
Art. 44 c.p.c.
-
Art. 45 c.p.c.
-
Art. 136 c.p.c.
-
Art. 819-ter c.p.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 50 c.p.c.
{{{testolinkato}}}