Art. 50-bis c.p.c. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.
Giurisprudenza
In tema di scioglimento di comunioni, l'ordinanza con cui il giudice istruttore, ai sensidell'art. 789, comma terzo, cod. proc. civ., dichiara esecutivo il progetto di divisione, pur in presenza di contestazioni, ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile con l'appello. È tuttavia, ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensidell'art. 111 Cost., avverso detto provvedimento, in quanto proposto dalla parte facendo ragionevole affidamento sul consolidato orientamento del giudice della nomofilachia all'epoca della sua formulazione.
Le controversie in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l'opera prestata nei giudizi davanti al tribunale, ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale, in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consigliodall'art. 50-bis, secondo comma, cod. proc. civ., come peraltro confermato dall'art. 14, secondo comma, del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla.
- Art. 140-bis cod. cons. -
- Art. 737 c.p.c. -
- Art. 50-ter c.p.c. -
- Art. 50-quater c.p.c. -
- Art. 144-ter disp. att. c.p.c.
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