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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 503
Art. 503 c.p.c.
Modi della vendita forzata.
La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti. L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo
568
nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli
518
e
540-bis
.
Ultimo aggiornamento:
10 maggio 2016
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Art. 502
Art. 504
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Art. 518 c.p.c.
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