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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 506
Art. 506 c.p.c.
Valore minimo per l'assegnazione.
L'assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente. Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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