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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 511
Art. 511 c.p.c.
Domanda di sostituzione.
I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'
articolo 499
secondo comma. Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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