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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo I
Art. 52
Art. 52 c.p.c.
Ricusazione del giudice.
Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova [c.p.c.
73
]. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo [c.p.c.
295
,
298
].
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 53
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