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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 523
Art. 523 c.p.c.
Unione di pignoramenti.
L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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