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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 526
Art. 526 c.p.c.
Facoltà dei creditori intervenuti.
I creditori intervenuti a norma dell'
articolo 525
partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 525
Art. 527
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