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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 529
Art. 529 c.p.c.
Istanza di assegnazione o di vendita.
Decorso il termine di cui all'
articolo 501
, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni. Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione. Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 528
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