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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 531
Art. 531 c.p.c.
Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili.
La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali. La vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli. Delle cose indicate nell'
articolo 515
il giudice dell'esecuzione può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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