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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 533
Art. 533 c.p.c.
Obblighi del commissionario.
Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento. Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo
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, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti. In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice. Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto.
Ultimo aggiornamento:
31 maggio 2017
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