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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 534
Art. 534 c.p.c.
Vendita all'incanto.
Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento di cui all'
articolo 530
, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato. Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'
articolo 490
, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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