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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 536
Art. 536 c.p.c.
Trasporto e ricognizione delle cose da vendere.
Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento della forza pubblica. In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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