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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 539
Art. 539 c.p.c.
Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento.
Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco. Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 538
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