info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo I
Art. 54
Art. 54 c.p.c.
Ordinanza sulla ricusazione.
L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'
articolo 52
. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250. Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
chevron_left
Art. 53
Art. 55
chevron_right
Articoli correlati
Art. 52 c.p.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 54 c.p.c.
{{{testolinkato}}}