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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 542
Art. 542 c.p.c.
Distribuzione giudiziale.
Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'
articolo precedente
o il giudice dell'esecuzione non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata. Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli
articoli 510
e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 541
Art. 543
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