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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 544
Art. 544 c.p.c.
Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato.
Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice. Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 182 disp. att. c.p.c.
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