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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 551
Art. 551 c.p.c.
Intervento.
L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli
articoli 525
e seguenti. Agli effetti di cui all'
articolo 526
l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 552
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