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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 553
Art. 553 c.p.c.
Assegnazione e vendita di crediti.
Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'
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per la vendita di cose mobili. Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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