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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 554
Art. 554 c.p.c.
Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato.
Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti. Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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