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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 556
Art. 556 c.p.c.
Espropriazione di mobili insieme con immobili.
Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente. In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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