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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo I
Art. 56
Art. 56 c.p.c.
Autorizzazione. (Abrogato)
[La domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia. A richiesta della parte autorizzata la Corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio [c.p.c.
737
], il giudice che deve pronunciare sulla domanda. Le disposizioni del presente articolo e del
precedente
non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale [c.p.p.
22
,
23
,
91
] o di azione civile in seguito a condanna penale [c.p.c.
74
].]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 57
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(Abrogato)
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