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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 565
Art. 565 c.p.c.
Intervento tardivo.
I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'
articolo 564
, ma prima di quella prevista nell'
articolo 596
, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 564
Art. 566
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