Storico delle modifiche apportate all'articolo 572 Codice di Procedura Civile aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 572 c.p.c. ( Deliberazione sull'offerta.).
Tramite la barra temporale è possibile mettere a confronto le modifiche apportate nel tempo.
Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
-
Art. 572 c.p.c. Deliberazione sull'offerta.
Vigente dal: 11/09/2005 Vigente al: 31/12/2005Testo precedenteDeliberazione sull'offerta1. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
2. Se l'offertanon supera di almeno un quarto ilvalore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568,è sufficiente il dissensodi uncreditore intervenuto a farla respingere.3. Se
supera questo limite,il giudice puòfareluogo allavendita, quandoritiene chenonvi è seriaprobabilitàdi migliore venditaall'incanto.4. Si
applicaanche inquesto caso la disposizione dell'articolo577.Testo modificatoDeliberazione sull'offerta1. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
2. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.
3. Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
4. Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. -
Art. 572 c.p.c. Deliberazione sull'offerta.
Vigente dal: 01/01/2006 Vigente al: 10/11/2014Testo precedenteDeliberazione sull'offerta1. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
2. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.
3. Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
4. Si applicanoanche in questi casile disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.Testo modificatoDeliberazione sull'offerta1. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
2. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.
3. Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1 gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1) gennaio 2006."
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1) marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1) marzo 2006." -
Art. 572 c.p.c. Deliberazione sull'offerta.
Vigente dal: 11/11/2014 Vigente al: 20/08/2015Testo precedenteDeliberazione sull'offerta1. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
2. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.
3. Se l'offerta è inferiore a talevalore,il giudice non può far luogo alla venditase vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudiceritiene chevi è seria possibilità di migliorevendita con il sistemadell'incanto.In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.Testo modificatoDeliberazione sull'offerta1. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
2. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.
3. Se l'offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo. -
Art. 572 c.p.c. Deliberazione sull'offerta.
Vigente dal: 21/08/2015 Vigente al:Testo precedenteDeliberazione sull'offerta1. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
2. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobiledeterminato a norma dell'articolo 568, aumentatodiun quinto,la stessa è senz'altro accolta.
3. Sel'offertaè inferiorea tale valoreil giudicenonpuò far luogo alla vendita quando ritieneprobabilechela vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo adun prezzo superioredella metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni econi termini fissati con l'ordinanza pronunciataai sensi dell'articolo569.4. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Testo modificatoDeliberazione sull'offerta1. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
2. Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.
3. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita".