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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 577
Art. 577 c.p.c.
Indivisibilità dei fondi.
La divisione in lotti [c.p.c.
576
, n. 1] non può essere disposta se l'immobile costituisce un'unità colturale [c.c.
846
] o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 576
Art. 578
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