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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo I
Art. 58
Art. 58 c.p.c.
Altre attività del cancelliere.
Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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