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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 588
Art. 588 c.p.c.
Termine per l'istanza di assegnazione.
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione [c.p.c.
505
,
591
; disp. att. c.p.c.
173
], per sé o a favore di un terzo, a norma dell'
articolo 589
per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
Ultimo aggiornamento:
10 maggio 2016
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Art. 587
Art. 589
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