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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 594
Art. 594 c.p.c.
Assegnazione delle rendite.
Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli
articoli 596
e seguenti.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 593
Art. 595
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Articoli correlati
Art. 596 c.p.c.
-
Art. 178 disp. att. c.p.c.
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