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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 595
Art. 595 c.p.c.
Cessazione dell'amministrazione giudiziaria.
In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta d'acquisto a norma degli
articoli 571
e seguenti. L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanza di cui all'
articolo 592
, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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