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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo II
Art. 598
Art. 598 c.p.c.
Approvazione del progetto.
Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione o professionista delegato a norma dell'
articolo 591-bis
ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'
articolo 512
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 597
Art. 599
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