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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo I
Art. 60
Art. 60 c.p.c.
Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario.
Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili: 1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati; 2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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