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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo III
Art. 605
Art. 605 c.p.c.
Precetto per consegna o rilascio.
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'
articolo 480
, anche la descrizione sommaria dei beni stessi. Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 604
Art. 606
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