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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo III
Art. 611
Art. 611 c.p.c.
Spese dell'esecuzione.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione a norma degli
articoli 91
e seguenti con decreto che costituisce titolo esecutivo.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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