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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo IV
Art. 614
Art. 614 c.p.c.
Rimborso delle spese.
Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione. Il giudice dell'esecuzione quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'
articolo 642
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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