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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo I
Art. 62
Art. 62 c.p.c.
Attività del consulente.
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli
articoli 194
e seguenti, e degli
articoli 441
e
463
.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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Art. 63
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Articoli correlati
Art. 194 c.p.c.
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Art. 441 c.p.c.
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Art. 463 c.p.c.
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