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Codici
Codice di procedura civile
Libro III
Titolo VI
Art. 629
Art. 629 c.p.c.
Rinuncia.
Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'
articolo 306
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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