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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo I
Art. 65
Art. 65 c.p.c.
Custode.
La conservazione e la amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti. Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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