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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo I
Art. 66
Art. 66 c.p.c.
Sostituzione del custode.
Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi. Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'
articolo 65
, secondo comma.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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